RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)
Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1;dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09, se non modificate in applicazione del decreto leg.vo 150 del 2010:
criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Composizione RSU d’Istituto
Bella Grazia Maria Docente scuola secondaria di 1° grado 66 Martiri (CISL)
Motta Maura Docente scuola primaria Ciari (CGIL)
Di Bisceglie Teresa Collaboratore Scolastico (FederATA)
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